Conto Termico 2025: Incentivi Fotovoltaico e Bonus Casa a Confronto

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Il 2025 porta novità importanti per chi vuole installare impianti fotovoltaici in casa o in azienda. Accanto al classico Bonus Casa, debutta infatti il nuovo Conto Termico 3.0, un contributo diretto gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici).Ma quali sono le differenze tra queste due forme di incentivo?

Vedremo quali interventi coprono, che tipo di agevolazione offrono (contributo a fondo perduto vs detrazione fiscale), chi può beneficiarne, le percentuali e i massimali previsti, i tempi e le modalità di ottenimento, la cumulabilità con altre agevolazioni e quale opzione conviene di più a famiglie, imprese o Pubbliche Amministrazioni.

Incentivi fotovoltaico 2025: tipologie di intervento ammesse

La prima differenza da evidenziare riguarda quali lavori sono incentivati dai due strumenti, soprattutto in riferimento all’installazione di pannelli fotovoltaici (e batterie).

  • Conto Termico 3.0: finanzia il fotovoltaico solo se abbinato ad un intervento di efficientamento termico. In particolare, l’installazione di un impianto FV con accumulo è ammessa solo contestualmente alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una pompa di calore elettrica. In pratica non è un incentivo “stand-alone” per il solo fotovoltaico: fa parte di un pacchetto che punta alla decarbonizzazione integrata degli edifici.

    Oltre al fotovoltaico, il Conto Termico copre infatti molti interventi di efficienza energetica (cappotto termico, infissi, solare termico, sistemi di domotica) nella stessa pratica.
  • Bonus Casa 2025: è molto più flessibile. Consente di installare un impianto fotovoltaico anche come opera singola, con o senza batterie di accumulo, senza obbligo di abbinarlo ad altri lavori. Questo lo rende ideale per chi vuole semplicemente ridurre la bolletta elettrica e migliorare la sostenibilità della propria casa, senza dover affrontare interventi aggiuntivi.

    Ad esempio, una famiglia di Verona che desidera solo un impianto fotovoltaico sul tetto (senza cambiare la caldaia) potrà usufruire del Bonus Casa, mentre non avrebbe accesso al Conto Termico per il solo fotovoltaico.

Contributo a fondo perduto o detrazione fiscale? Differenze tra Conto Termico e Bonus Casa

Un secondo punto cruciale è la natura dell’agevolazione economica offerta dai due incentivi – in altre parole, come viene erogato il beneficio.

  • Conto Termico 3.0: è un contributo a fondo perduto, erogato direttamente in denaro dal GSE sul conto corrente del beneficiario. Non si tratta quindi di uno sconto fiscale, ma di un rimborso cash di parte della spesa, ottenibile in tempi relativamente brevi. Questo meccanismo è vantaggioso per chi non ha sufficiente capienza IRPEF (ad esempio pensionati o redditi bassi che pagano poche tasse) o per chi preferisce avere subito liquidità senza aspettare anni per recuperare l’investimento.
  • Bonus Casa 2025: si configura come una detrazione fiscale IRPEF. In pratica, il 50% (o 36%) della spesa sostenuta viene “restituito” sotto forma di sconto sulle imposte dovute allo Stato, spalmato però su 10 anni nella dichiarazione dei redditi. È quindi un vantaggio differito nel tempo: permette di pagare meno tasse ogni anno, ma richiede un reddito sufficiente e stabile per sfruttare pienamente tutte le rate annuali.

    Dal 2024, inoltre, non è più possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito per il Bonus Casa. Ciò significa che il recupero avviene unicamente tramite la detrazione in dichiarazione dei redditi, senza scorciatoie, rendendo fondamentale la capienza fiscale di chi sostiene la spesa.

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Percentuali di incentivo e massimali di spesa per fotovoltaico

Quanto si può ottenere concretamente con ciascun incentivo? Vediamo le percentuali di copertura della spesa e i limiti massimi previsti per l’installazione di fotovoltaico (e batterie) nel 2025.

  • Conto Termico 3.0: per un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, il contributo copre circa il 20% delle spese ammissibili. Questa percentuale potrebbe sembrare bassa rispetto alle detrazioni del Bonus, ma va calcolata su costi massimi predefiniti dal GSE. In particolare, sono riconosciuti massimali unitari di spesa: 1.500 € per kW di fotovoltaico fino a 20 kW (decrescenti per impianti più grandi: 1.200 €/kW da 20 a 200 kW, e così via) e 1.000 € per kWh di capacità delle batterie. Il 20% viene applicato su questi massimali.

    Ad esempio, un impianto da 6 kW con accumulo da 10 kWh può ricevere un contributo fino a circa 3.800-4.000 € tramite Conto Termico. Per altri interventi energetici il Conto Termico arriva a coprire percentuali maggiori (fino al 65%, o addirittura 100% per edifici pubblici come scuole/ospedali in piccoli comuni), ma per il fotovoltaico la copertura è limitata al 20%.

    Inoltre c’è un tetto assoluto: l’incentivo totale non può superare il 65% della spesa effettiva sostenuta dal beneficiario (questo per evitare che, sommando più incentivi, si ottenga un “guadagno”).
  • Bonus Casa 2025: prevede una detrazione del 50% sulle spese per fotovoltaico se l’intervento riguarda l’abitazione principale, oppure del 36% per seconde case e altri immobili residenziali. La percentuale si applica sull’intero importo speso (inclusa l’IVA) e non ci sono limiti per kW o kWh di potenza – l’unico vincolo è il plafond massimo di 96.000 € per unità immobiliare.

    In altre parole, si possono detrarre al 50%/36% i costi fino a 96 mila euro; oltre tale soglia, la parte eccedente non gode di agevolazione. Questo tetto abbastanza alto lo rende interessante anche per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. Va evidenziato che, secondo la Legge di Bilancio 2025, la detrazione rimane 50% solo per la prima casa, mentre per le seconde case scende appunto al 36%, mantenendo il limite di 96.000 €. In ogni caso, ricordiamo che il Bonus Casa recupera la somma in 10 anni (10 rate annuali di pari importo).

    Quindi, se ad esempio spendi 20.000 € per un fotovoltaico sulla tua casa principale a Padova, potrai detrarne 10.000 € totali (50%), ricevendo 1.000 € all’anno di sconto fiscale per 10 anni.

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Tempi di erogazione e modalità di richiesta degli incentivi

Come si ottengono concretamente questi incentivi e in quanto tempo arriva il beneficio economico? Anche su questo aspetto ci sono differenze importanti.

  • Conto Termico 3.0: bisogna presentare domanda al GSE tramite l’apposito Portaltermico entro 90 giorni dalla fine dei lavori di installazione. La procedura richiede la raccolta di documenti tecnici (certificazioni, APE, schede tecniche) e fatture, ma una volta accolta la richiesta, il contributo viene erogato in denaro direttamente sul conto bancario del beneficiario. I tempi di liquidazione sono relativamente rapidi: in genere pochi mesi dall’approvazione. Per importi fino a 15.000 € di incentivo, il GSE paga in un’unica soluzione; se l’incentivo supera 15.000 €, il pagamento avviene in rate annuali (tipicamente 2 o 5 rate, a seconda dell’entità). In ogni caso si tratta di un rientro economico molto più veloce rispetto alla detrazione decennale.
  • Bonus Casa 2025: non c’è un “click day” o domanda da presentare ad un ente, ma occorre seguire la procedura fiscale prevista: effettuare i pagamenti con bonifico parlante specifico per ristrutturazioni e poi indicare le spese in dichiarazione dei redditi. Il recupero avviene sotto forma di detrazione IRPEF in 10 rate annuali La prima quota si ottiene nell’anno fiscale successivo alla spesa (es: lavori pagati nel 2025 → prima detrazione nella dichiarazione dei redditi 2026).

    Quindi il rimborso è diluito: l’attesa completa per recuperare il 100% dell’incentivo è di dieci anni. A differenza del Conto Termico, qui non arriva alcun bonifico diretto sul conto corrente, ma si beneficia di tasse ridotte anno dopo anno. È fondamentale conservare tutta la documentazione (fatture, ricevute dei bonifici, eventuali pratiche edilizie e Comunicazione ENEA) per eventuali controlli futuri.

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Cumulabilità degli incentivi e vincoli fiscali

Quando si valuta un incentivo, bisogna anche considerare come si inserisce nel quadro fiscale complessivo e se è compatibile con altre agevolazioni.

  • Conto Termico 3.0: essendo un contributo in conto capitale, non incide sull’IRPEF del beneficiario (non è una detrazione, quindi non altera le tasse dovute). Inoltre, le somme erogate dal GSE non sono tassate come reddito– quindi il contributo è netto. Sul fronte IVA, per installare il fotovoltaico si applica l’IVA agevolata 10% (trattandosi di manutenzione straordinaria) sia con Conto Termico sia con Bonus. Riguardo alla cumulabilità, il Conto Termico non è cumulabile con altre detrazioni statali sulla stessa spesa (Bonus Casa, Ecobonus, Superbonus).

    Non si può, ad esempio, prendere il contributo GSE e anche detrarre fiscalmente la stessa fattura. È però possibile cumulare il Conto Termico con eventuali incentivi locali o europei (es. bandi regionali, contributi comunali), a patto che la somma degli aiuti non superi il 100% della spesa. In Veneto, ad esempio, ci sono stati bandi regionali per l’accumulo fotovoltaico che si potrebbero sommare al Conto Termico, aumentando il vantaggio economico complessivo.

    Da ultimo, scegliere il Conto Termico non preclude la possibilità di autoconsumo né di accedere a regimi come lo Scambio sul Posto o di partecipare a Comunità Energetiche Rinnovabili: queste sono cose compatibili e anzi complementari, perché riguardano la valorizzazione dell’energia prodotta e non l’incentivo sull’impianto.
  • Bonus Casa 2025: trattandosi di una detrazione fiscale, il suo utilizzo è vincolato alla situazione fiscale del contribuente. Chi ha redditi molto bassi potrebbe non riuscire a scontare interamente la detrazione (se l’IRPEF dovuta ogni anno è inferiore alla quota annuale di bonus, la parte eccedente purtroppo va persa).

    Inoltre, come già detto, dal 2024 non è più possibile la cessione del credito a terzi né lo sconto immediato in fattura per le detrazioni edilizie ordinarie, il che limita la flessibilità: bisogna per forza recuperare il bonus in 10 anni sulla propria IRPEF. Il Bonus Casa non è cumulabile con altri incentivi statali sulla stessa spesa (non si può ad esempio detrarre al 50% e in più ottenere il Conto Termico per gli stessi pannelli).

    È però possibile combinare il Bonus con altri bonus diversi per spese differenti: ad esempio, nulla vieta di usare il Bonus Casa 50% per un impianto fotovoltaico sul tetto e contemporaneamente usufruire di un Ecobonus 65% per sostituire la caldaia (sono interventi diversi, seppur svolti assieme). In sintesi, niente “doppio bonus” sullo stesso intervento, ma si possono pianificare interventi multipli ognuno con la propria agevolazione.

Beneficiari ammessi: privati, imprese e Pubbliche Amministrazioni

Un’altra differenza sostanziale riguarda chi può accedere a ciascun incentivo, ovvero i soggetti beneficiari ammessi.

  • Conto Termico 3.0: la platea di beneficiari è molto ampia. Possono richiederlo i privati cittadini (persone fisiche proprietarie o affittuarie di immobili), le imprese (anche soggetti con partita IVA e aziende agricole, ad esempio), le Pubbliche Amministrazioni, gli enti del Terzo Settore, le comunità energetiche rinnovabili e perfino le autorità portuali.

    Questa inclusività lo rende uno strumento adatto anche per interventi su edifici non residenziali e progetti collettivi. Da notare: per i soggetti IRES (società) il Conto Termico è spesso l’unica via per incentivare il fotovoltaico, non potendo questi usufruire delle detrazioni IRPEF del Bonus Casa.
  • Bonus Casa 2025: è riservato unicamente ai contribuenti IRPEF, cioè alle persone fisiche che pagano l’Irpef in Italia e che possiedono o detengono immobili a destinazione residenziale. In pratica possono beneficiarne i proprietari (o usufruttuari, inquilini, comodatari) di case, villette e appartamenti, inclusi i condomìni (per le parti comuni). Restano esclusi invece tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi società ed enti commerciali non possono sfruttare il Bonus Casa per impianti sui propri immobili

    Per fare un esempio concreto: un’azienda veneta che volesse mettere pannelli sul capannone non potrebbe accedere al Bonus Casa (perché paga IRES e non IRPEF), mentre potrà usare il Conto Termico; viceversa un condominio di Verona potrà detrarre al 50% l’impianto fotovoltaico sulle parti comuni sfruttando il Bonus Casa, trattandosi di soggetti IRPEF (i singoli condòmini).

Conto Termico o Bonus Casa: quale conviene per il fotovoltaico?

Arriviamo alla domanda clou: meglio il contributo Conto Termico 3.0 o la detrazione Bonus Casa 2025 per chi installa il fotovoltaico? La risposta dipende dal profilo di chi realizza l’intervento e dal tipo di progetto. Ecco alcuni casi tipici per orientarsi:

  • Se vuoi un rientro rapido: il Conto Termico offre liquidità immediata. Per chi ha urgenza di ridurre l’esborso iniziale o non vuole aspettare dieci anni, il contributo GSE è più vantaggioso, dato che in pochi mesi ottieni sul conto corrente una parte dei costi sostenuti. Ad esempio, una piccola impresa agricola nel padovano potrebbe preferire il Conto Termico per migliorare subito il cash flow aziendale.
  • Se vuoi installare solo fotovoltaico (senza pompa di calore): in questo caso il Conto Termico non è accessibile, perché – come visto – vincola il fotovoltaico alla contestuale installazione di una pompa di calore. La soluzione obbligata è il Bonus Casa, che incentiva anche il solo impianto FV. Quindi una famiglia di Verona interessata unicamente ai pannelli sul tetto e magari a una batteria, sceglierà il Bonus Casa (50% di detrazione) e beneficerà di un recupero fiscale consistente, sebbene diluito nel tempo.

  • Per Pubbliche Amministrazioni e imprese: il Conto Termico è spesso la via principale, poiché accessibile anche ai soggetti che non pagano IRPEF. Un Comune della provincia di Verona, ad esempio, potrà ottenere contributi fino al 100% per installare fotovoltaico con pompa di calore su una scuola o un edificio pubblico, cosa impossibile con il Bonus Casa. Allo stesso modo un’azienda (soggetto IRES) potrà sfruttare il Conto Termico per i propri capannoni.

  • Per privati con redditi medio-alti: il Bonus Casa resta molto interessante, perché consente di recuperare metà della spesa (o il 36% su seconde case) attraverso le tasse, riducendo sensibilmente il costo effettivo dell’impianto. Chi ha un buon reddito e paga imposte significative può quindi vedere un vantaggio concreto nel detrarre 50% della spesa in 10 anni. Ad esempio, una famiglia con doppio reddito di Padova che installa un impianto fotovoltaico da 10 kW sul tetto di casa potrebbe recuperare circa 20.000 € in dieci anni grazie al Bonus Casa, somma che userebbe altrimenti per pagare tasse.

In sintesi, non esiste un vincitore assoluto: la scelta tra Conto Termico 3.0 e Bonus Casa va fatta caso per caso, valutando i requisiti tecnici, la situazione fiscale e gli obiettivi di ciascun utente. Spesso è utile farsi assistere da un tecnico o consulente energetico per capire quale strada massimizza il risparmio nel proprio scenario.

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